Sistemi di sicurezza Rivetta

Antifurti e videosorveglianza
Contatti

Rivetta Sistemi srl
Via Gallarate 8/10
Gazzada Schianno 21045, Varese

 

tel. 0332 870444

fax 0332 870550

             email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

                  Rivetta Sistemi linkedin  Rivetta Twitter  

Perchè sceglierci

1.  Da oltre 35 anni installiamo sistemi di sicurezza

2.  Lavoriamo per voi ancora prima che ci contattiate selezionando e sviluppando i migliori prodotti sul mercato

3.  Per noi il tutto è superiore alle singole parti. La nostra specialità  è integrare soluzioni di sicurezza in grado di dare reale beneficio al cliente.

4. Ci prefiggiamo di analizzare le specificità  del cliente in modo da realizzare impianti antifurto coerenti con i reali bisogni del cliente.

5. Analizziamo i complessi architettonici da proteggere con sopralluoghi gratuiti anche il sabato.

6. Utilizziamo solo apparati certificati

7. Siamo organizzati per fornire un'assistenza 24x7x365

8. Strutturiamo follow up manutentivi su misura (manutenzione incidentale, manutenzione preventiva, manutenzione migliorativa)

9. I migliaia di clienti soddisfatti sono una garanzia per voi e uno stimolo per noi

10. La nostra attenzione al cliente è testimoniata dalla certificazione Iso9000

Istruzioni per l'utilizzo del sistema

La conoscenza corretta del funzionamento del sistema di allarme permette il miglior utilizzo ed anche la pronta identificazione di eventuali problemi. Gli utilizzatori devono disporre di tutte le informazioni necessarie, e devono custodire con cura la documentazione tecnica delle apparecchiature, per agevolare interventi successivi. Prove pratiche possono migliorare la confidenza degli utenti, che devono dimostrare la piena capacità  di utilizzo del sistema.

 

 

Conformità e collaudo antifurto

La normativa stabilisce i requisiti minimi per le apparecchiature e per gli impianti di allarme, ed anche le modalità  di prova e collaudo. Norme specifiche per prodotti ed impianti indicano come evitare i rischi di folgorazione, ed altre norme stabiscono i criteri di resistenza alle manomissioni, al vandalismo, ed agli agenti atmosferici.

Il rispetto della normativa è obbligatorio, ed è obbligatorio anche, prima della consegna, procedere ad un collaudo completo dell'impianto. Variazioni ai luoghi protetti solitamente richiedono adeguamenti del sistema di allarme.

 

 

Assistenza e manutenzione antifurti

Un sistema di sicurezza è tale se garantisce i normali livelli prestazionali in qualsiasi momento. Il pronto intervento Rivetta Sistemi è tale ad ogni ora del giorno e in tutti i giorni dell'anno 24x7x365. Offriamo follow up manutentivi personalizzati: dalla manutenzione incidentale alla manutenzione preventiva.

Come ogni macchina complessa, il sistema di allarme necessita di verifiche periodiche. Lo stato delle batterie, la sensibilità  dei sensori, l'usura degli organi di comando, le condizioni dei cablaggi, devono essere controllati attentamente, con regolarità. Certe apparecchiature sono in grado di segnalare la presenza di anomalie, ed anche di comunicarle a distanza, agevolando le operazioni di manutenzione Il cattivo funzionamento spesso dipende dalla mancata manutenzione; i contratti di manutenzione programmata riducono inoltre la responsabilità  dell'utilizzatore.

Detrazione irpef antifurti

Detrazione IRPEF per antifurto o TVCC

 

 

La detrazione Irpef del 36% spetta per tutte le spese sostenute per l'installazione di misure- antintrusione e sistemi di videosorveglianza - atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; ad esempio il furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti protetti. I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 relative alle case di abitazione e alle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello stato. Per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in 10 anni. Dal 1 ottobre 2006, l'importo massimo di spesa 48.000 euro, per cui è possibile fruire dell'agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare per cui tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie contestatari di un'abitazione). I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti. La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo a contribuenti che sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. L'importo eccedente della quota annua a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

 

1. Chi può fruire della detrazione 
  
Trattandosi di una detrazione dall'Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. 
Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori (v. più avanti). 
Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. 
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. 
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. 
In questo caso è però necessario che:

  1. il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
  2. l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.


2. Per quali lavori spettano le agevolazioni 
  
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). 
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano gli edifici residenziali. 
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l'acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).


Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. 

La manutenzione ordinaria 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. 
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. 
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. 
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. 

La manutenzione straordinaria 
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

ESEMPIO:

l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell'area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.


  
Restauro e risanamento conservativo 
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. 
 

ESEMPIO:

gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.


  

Ristrutturazione edilizia 
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. 
 

ESEMPIO:

la demolizione e la fedele ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.


  
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione 
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto; Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
  • all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
  • al conseguimento di risparmi energetici;
  • alla cablatura degli edifici;
  • al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • all'esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'articolo 3 del Testo Unico prima citato. 
  
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi . Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione del 36 per cento in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati ;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline ;
  • esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L'agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l'installazione del corrimano;
  • gli interventi di bonifica dell'amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.


3. Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione 
  
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti. 
  
Comunicazione di inizio lavori 
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.it 
  
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: 
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara 
Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. 

  
A tale modello devono essere allegati:

  • la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).

 

ATTENZIONE:

In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.


  
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. 
Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. 
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione. 
  
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale 
Contestualmente alla comunicazione al Centro operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL. 
  
Pagamento mediante bonifico 
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. 
Se il bonifico bancario contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico bancario. 
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. 
 

ATTENZIONE:

alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico bancario fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.


  
I controlli tramite le banche 
Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi di coloro che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari. 
  
Altri adempimenti 
Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all'anno di imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione. 
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti deve esere esibita a richiesta degli uffici finanziari. 
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. 
4. Come si può perdere la detrazione 
  
Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:

  • la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro operativo di Pescara;
  • la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
  • non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
  • in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
  • non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
  • non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
  • non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL competente, quando obbligatoria;
  • non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
  • le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.

ATTENZIONE

La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione. 
Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.


  
La mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio. 
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
5. Se cambia il possesso 
  
La variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione. 
  
Compravendita, donazione e successione 
Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica). 
Se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo. 
Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile .